Gli interessi passivi su mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale danno diritto a una detra-zione del 19% nel limite massimo di 4mila euro (arti¬colo 15 del Tuir, Dpr 917/1986), in presenza delle seguenti condizioni: l'acquisto dev'essere fatto entro l'anno prece¬dente o successivo a quello di stipula del mutuo; l'immo¬bile dev'essere adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto. Per abitazione principale deve inten¬dersi l'immobile in cui il contribuente (soggetto intesta¬tario dell'immobile e la sua famiglia hanno la residenza abituale). In sostanza, il proprietario dell'immobile e in¬testatario del mutuo deve avere la residenza nell'immo¬bile, pena la perdita del diritto a detrarre gli interessi pas¬sivi sul mutuo. Nel caso di specie, l'abitazione ("prima ca¬sa") è intestata interamente alla moglie; mentre il mutuo è cointestato al 50% tra moglie e marito.
In questo caso - il marito non ha diritto alla detrazione degli inte¬ressi passivi, poiché non risulta proprietario dell'immo¬bile. Come ribadito ancora di recente dalla circolare 7/E del 2017, la detrazione è esclusa nell'ipotesi in cui il sog¬getto non sia anche titolare del reddito da fabbricato in re¬lazione al quale è stato stipulato il contratto di mutuo. In particolare, per fruire dell'agevolazione sul mutuo, il con¬tribuente dev'essere infatti sia intestatario del mutuo che proprietario della casa (la quale non dev'essere per forza abitazione principale del contribuente, ma può esserlo anche dei suoi familiari: coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).
(Dal il Sole 24 Ore del 2/10/2017)
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