Nel caso in esame non si applica la franchigia di 100.000 euro, prevista solo per i fratelli e le sorelle del de cuius. Con la risoluzione 8/E del 12 febbraio 2010, l'agenzia delle Entrate ha, infatti, precisato che, ai fini dell'imposta di successione, l'articolo 2, comma 48, del Dl 262/2006 disciplina compiutamente i criteri per l'applicazione e la determinazione di tale imposta, fissando aliquote e franchigie differenti a seconda del rapporto di parentela intercorrente tra il de cuius e il beneficiario. In particolare, in base alla disposizione in questione, il trattamento tributario è condizionato dal rapporto naturale (parentela o coniugio) esistente tra il de cuius e il beneficiario, indipendentemente dal titolo della chiamata all'eredità.
Di conseguenza, l'agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini della determinazione della base imponibile e dell'aliquota applicabile, nell'ipotesi in cui il chiamato all'eredità subentri per rappresentazione, non occorre fare riferimento al rapporto esistente tra il de cuius e il rappresentato, bensì a quello intercorrente tra il de cuius e il rappresentante.
In definitiva, nel caso di specie, considerato il rapporto di parentela tra il de cuius e i soggetti rappresentanti, non può essere riconosciuta alcuna franchigia, in quanto non trova applicazione la disposizione ex articolo 2, comma 48, lettera a-bis, del Dl 262/2006.
(Dal il Sole 24 Ore del 10/07/2017)
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