ALT ALLA POSTERGAZIONE DEI PRESTITI SOCI: SERVE UN CRITERIO-GUIDA SUI RIMBORSI

28 aprile 2020

Giorgio Gavelli

     Per i prestiti effettuati dai soci alla propria società dal 9 aprile scorso e sino al 31 dicembre prossimo - an­che all'interno dei gruppi - sono di-sapplicate le norme del Codice civile che ne prevedono la postergazione rispetto agli altri debiti. È quanto prevede l'articolo 8 del Dl Liquidità 23/2020, con l'intento di favorire l'afflusso di risorse «anche attra­verso un maggior coinvolgimento dei soci» (Assonime).

     I finanziamenti erogati da110 gen­naio 2021 torneranno sotto le cautele delle norme ora disapplicate. Ma la disattivazione della postergazione per i prestiti effettuati dal 9 aprile al 31 dicembre 2020 manterrà la propria efficacia: tali somme godranno del beneficio anche nei prossimi anni.

     I prestiti potranno essere restituiti ai soci anche negli anni successivi senza che l'organo amministrativo sia vincolato dalle regole della posterga­zione. Del resto, non sarebbe incenti­vante per il socio (né utile per lo scopo del legislatore) sapere che le somme evitano la postergazione solo se rim­borsate entro fine anno. Da qui emer­gono due osservazioni:

  1. i finanziamenti soci già in essere alla data del 9 aprile scorso man­tengono le cautele legate al meccani­smo di postergazione sia in questi mesi che dopo il 1° gennaio 2021 (anzi: una restituzione in un momento di difficoltà costituirebbe un comporta­mento anomalo e delicato);

  2. in futuro sarà necessario attivare un principio che consenta di distinguere - tra più finanzia­menti - quali sono oggetto di rim­borso, per comprendere se conside­rare efficaci (o no) le regole di po­stergazione. Per intenderci: in pre­senza di due finanziamenti da un milione di euro ciascuno, uno ero­gato a gennaio e uno a giugno 2020, se a giugno 2022 si decide di restitu­ire un milione, da quale erogazione originale si sta attingendo? Sarebbe opportuno che la perplessità venis­se risolta dal legislatore in sede di conversione del decreto, ad esem­pio introducendo un "criterio Lifo", altrimenti è probabile che se ne debba occupare la magistratura.

     L'articolo 2467 del Codice civile prevede che «il rimborso dei finanzia­menti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nel­l'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito». Peraltro, il periodo relati­vo al fallimento doveva essere abro­gato con decorrenza 15 agosto 2020 dall'articolo 383 del Codice della crisi, ma anche questa disposizione ora slitta al 1° settembre 2021 (articolo 5 del Dl Liquidità). Idem per altre due norme del Dlgs 14/2019 in tema di ap­porti dei soci: la deroga sui finanzia­menti prededucibili nel concordato preventivo o nell'accordo di ristruttu­razione (articolo 102) e l'inefficacia dei rimborsi ai soci in pendenza di liqui­dazione giudiziale (articolo 164).

Da ricordare che:

  • ai fini di della postergazione rileva­no i finanziamenti da soci «in qualsi­asi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un ec­cessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ra­gionevole un conferimento». Si in­tende, pertanto, penalizzare il socio che ha finanziato la società quando avrebbe dovuto patrimonializzarla;

  • la norma è dettata espressamente per le Srl, ed è richiamata in caso di prestiti provenienti dalla società che esercita la «direzione e coordina­mento» o dagli altri soggetti ad essa sottoposti (articolo 2497-quinquies). Il dato letterale non va, tuttavia, inte­so in senso limitativo: secondo la giu­risprudenza (Cassazione 16291/2018 e 14056/2015, Tribunale di Milano, sentenze 9104 e 1658/2015) la norma si applica anche alle Spa che esercita­no «imprese di modeste dimensioni e con compagini sociali familiari o comunque ristrette (chiuse)».

     Lo stop temporaneo della posterga­zione è condivisibile: andrebbe però accompagnato da un forte incentivo alla ricapitali7zazione, ad esempio prevedendo un moltiplicatore del co­efficiente Ace, con positivi effetti anche sulle rinunce dei soci ai finanziamenti

(Dal il Sole 24 Ore del 27/04/2020)

 

 

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