I MANAGER RESPONSABILI SUL CONTROLLO DELLA CONTINUITA

22 aprile 2020

Nicola Cavalluzzo

Franco Roscini Vitali

     La continuità aziendale, all'epoca del Covid-19, è un tema che merita parti­colare attenzione nei bilanci in ap­provazione entro giugno, con un pos­sibile interessamento anche per i bi­lanci dell'esercizio in corso. La Fondazione nazionale dei commercialisti, con Sidrea ,la Società italiana dei docenti di ragioneria ed economia aziendale, ha diffuso il do­cumento sull'impatto dell'emergen­za sulla continuità aziendale e sull'applicazione dei principi contabili nazionali.

     L'articolo 7 del Dl 23/2020 sospen­de il primo principio di redazione del bilancio contenuto nell'articolo 7193- bis del Codice civile, costituito dalla prospettiva della continuità azienda­le. La disposizione intende neutraliz­zare gli effetti, dirompenti e abnormi, causati dall'attuale crisi economica conseguente all'epidemia di Covid-19 per le imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospetti­va di continuità alla data del 23 feb­braio 2020, consentendo di conser­varla nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020.

     Inoltre, l'articolo 7, pur riferendosi direttamente alla redazione del bilan­cio di esercizio in corso a131 dicembre 2020, si applica anche ai bilanci chiusi a131 dicembre 2019 ma non ancora ap­provati. Pertanto, la nuova disposizio­ne contiene due limiti applicativi: il primo temporale, riferito ai bilanci in corso nel 2020, e il secondo soggettivo perché riguarda le imprese in conti­nuità nell'esercizio chiuso prima del 23 febbraio, generalmente l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. La circola­re evidenzia il problema relativo ai bi­lanci a cui fare riferimento per stabili­re l'accertamento della continuità: il bilancio a131 dicembre 2018 già ap­provato ma un po' datato, o quello a131 dicembre 2019 che, evidentemente, è quello più aggiornato anche con riferimento al problema della continuità. La scelta, da farsi con estrema cautela per le responsabilità degli organi so­ciali laddove si sia in presenza di una società che abbia chiuso l'esercizio ante 23 febbraio trovandosi già allora in una situazione di perdita della con­tinuità, impone di bilanciare, in attesa di modifiche e/o chiarimenti norma­tivi, profili diversi: in ogni caso, è in­dubbio che la nota integrativa, come supporto alla «esistenza continuati­va» prima dell'emergenza, debba for­nire una illustrazione delle condizioni in cui verte l'impresa anche in pro­spettiva futura. Pertanto, attenzione deve essere posta al contenuto della nota integrativa e della relazione sulla gestione che, tra l'altro, devono illu­strare i fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio e l'evoluzione prevedibile della gestione. Inoltre, no­nostante il legislatore non ne faccia menzione, si può ritenere, in linea con le motivazioni della norma, che la stessa sia applicabile ai bilanci conso­lidati, oltre che ai bilanci infrannuali che si chiudono nel corso dell'anno solare 2020 e che si chiuderanno nel corso del 2021. Quanto all'impairment test (svalutazione delle immobilizza­zioni), l'emergenza causata dall'epi­demia è un evento di competenza del­l'esercizio 2020 che non produce ef­fetti sui valori di bilancio dell'esercizio 2019 (principio contabile Oic 29).

 

(Dal il Sole 24 Ore del 21/04/2020)

 

 

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