NESSUN RECESSO DALLA SPA CON DURATA ECCEDENTE LA VITA DI UNO DEI SOCI

22 aprile 2020

     Non ha diritto di recesso il socio di Spa qualora la società abbia una du­rata lunghissima e presumibilmen­te eccedente la vita di uno dei soci (si trattava di una società con dura­ta stabilita al 2100): lo afferma la Corte di cassazione nella sentenza n. 4716 del 21 febbraio 2020.

     La sentenza è rilevante in quan­to, con essa, si sopisce probabil­mente ogni discussione sul punto della spettanza del diritto di recesso in caso di durata lunghissima della società di capitali, tema che si pone­va in quanto, nel Codice civile:

a) l'articolo 2437, comma 3 (per la Spa) e l'articolo 2473, comma 2 (per la Srl) consentono il recesso al socio in caso di società «costituita a tem­po indeterminato»;

b) l'articolo 2285, comma i, in tema di società di persone, consente al socio di «recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci».  

     L'argomento era stato trattato dalla Corte di cassazione nella deci­sione 9662/2013, ove era stato affermato l'esatto contrario rispetto alla sentenza n. 4716, e cioè che la durata lunga doveva essere assimi­lata a una durata a tempo indeter­minato e che pertanto in ogni mo­mento qualsiasi socio potrebbe esercitare il diritto di recesso (sen­tenza che ora viene svalutata rite­nendo l'avvenuto riconoscimento del diritto di recesso correlato al fatto che allora si discuteva di una delibera assembleare che, riducen­do dal 21oo al 2050 la durata della società, comportava la «eliminazio­ne di una causa di recesso» e per­tanto legittimava il recesso del so­cio non consenziente).pone di svolgere (essendo invece del tutto irrilevanti, ai fini del re­cesso da una società, l'aspettativa di vita del socio o la durata media attesa della sua vita).Pertanto, quando la normativa in tema di Spa e di Srl parla di recesso per durata indeterminata, di detta espressione va fatta una lettura re­strittiva, che non consente di equi­parare, come accade nell'ambito delle società di persone, la durata indeterminata alla durata ecceden­te la vita di uno dei soci.

      Gli argomenti che il giudice di le­gittimità usa, dunque, nella deci­sione n. 4716 sono, in primo luogo, che la norma sul recesso per durata indeterminata è derogabile con ap­posita clausola statutaria e, soprat­tutto, che non si può estendere alle società di capitali (ambito nel quale i creditori della società puntano sulla continuità aziendale) la nor­mativa in tema di società di perso­ne, ove la responsabilità delle obbli­gazioni sociali grava sia sulla socie­tà che, solidalmente e illimitata­mente, sui soci.

     La sentenza 4716/2020 si pone quindi maggiormente in linea con la sentenza di Cassazione n. 8962/2019 (Il Sole 24 Ore, io apri­le 2019), nella quale era stato giu­dicato illegittimo il recesso da una Srl il cui termine di durata coinci­desse con la ragionevole durata del periodo occorrente per il com­pimento del progetto imprendito­riale che la società stessa si pro-

     Anteriormente alla sentenza 4716/2020 si discuteva dunque se fosse estensibile alle società di ca­pitali la normativa in tema di socie­tà di persone, quando essa equipa­ra la durata indeterminata della so­cietà alla durata correlata a «tutta la vita di uno dei soci» (con la con­seguenza di far considerare a dura­ta indeterminata la società con du­rata talmente lunga da essere sicu­ramente o presumibilmente ecce­dente la vita dei soci).

(Dal il Sole 24 Ore del 18/04/2020)

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