L’IMMOBILE CEDUTO GRATIS AGGREDIBILE DAL CREDITORE

14 aprile 2020

Antonino Porracciolo

     In caso di alienazione di un immobile a titolo gratuito, il creditore munito di titolo esecutivo può procedere a esecuzione forzata sul bene, in base all’articolo 2929-bis del codice civile, solo se la gratuità emerge dall’atto e non richiede una verifica giudiziale. Lo afferma il Tribunale di Napoli (giudice Giulio Cataldi) nella sentenza 4297/2018.

     La vicenda ha visto coinvolte tre persone: la venditrice  di un immobile, che prima dell’alienazione del bene aveva emesso un assegno in favore di un suo creditore; l’acquirente dell’immobile; il creditore in possesso dell’assegno. Nel novembre 2016 quest’ultimo aveva notificato un atto di precetto alla venditrice e all’acquirente dell’immobile, richiamando, a fondamento del proprio diritto, l’articolo 2929- bis del codice civile. Norma per la quale può procedere a esecuzione forzata il creditore, munito di titolo esecutivo, che sia pregiudicato da un atto del debitore (di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione) che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri e sia stato compiuto a titolo gratuito dopo il sorgere del credito; ciò anche se non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, purché abbia trascritto il pignoramento entro un anno dalla data di trascrizione dell’atto. Contro il precetto l’acquirente dell’immobile ha presentato l’opposizione prevista dall’articolo 615 del codice di procedura civile, sostenendo di aver acquisito il bene a titolo oneroso e non gratuito. Il creditore ha dedotto che, in effetti, le parti avevano invece concluso un contratto di donazione, giacché il valore di mercato del bene era superiore a quello dichiarato nell’atto; peraltro-aggiungeva il possessore dell’assegno - non risultava alcun pagamento del prezzo né, comunque; tra le parti era stato stipulato un preliminare di vendita.

     Nell’accogliere l’opposizione, il giudice osserva, innanzitutto, che l’istituto previsto dall’articolo 2929-bis del codice civile- che costituisce una revocatoria semplificata o un pignoramento “per saltum” - richiede che il trasferimento dell’immobile (o dei mobili  registrati) a terzi sia avvenuto in forza di atto a titolo gratuito. Non solo. Si deve trattare di una gratuità desumibile dallo stesso atto, senza la necessità “di un previo accertamento di tipo giudiziale ( che contrasterebbe con le finalità dell’istituto)” .  L’atto notarile aveva fatto riferimento a una compravendita e, ovviamente, aveva indicato il prezzo di trasferimento del bene. Tanto basta, secondo il tribunale, per affermare che il creditore procedente non ha titolo per agire in via esecutiva in base all’articolo 2929-bis del codice civile, che invece richiede un atto del debitore “compiuto a titolo gratuito”. Il creditore è stato condannato al pagamento non solo delle spese di lite, ma anche di 5.000 euro per responsabilità aggravata in base all’articolo 96 del codice di procedura civile, per avere agito in mala fede o, comunque, “con inescusabile colpa”.

 

(Dal il Sole 24 Ore del 19/12/18)

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