NEL PATTO DI FAMIGLIA ANCHE LE SOCIETA’ SEMPLICI IMMOBILIARI

07 aprile 2020

     L’articolo 768-bis del Codice civile definisce il pat­to di famiglia come il contratto con il quale l'im­prenditore trasferisce, in tutto o in parte, le pro­prie quote a uno o più discendenti, nel rispetto delle norme che hanno a oggetto l'impresa e le differenti tipologie societarie.

     L'ambito operativo della norma comprende proprio le quote societarie, mentre esclude altre tipologie di beni (ad esempio, il trasferimento diretto di denaro o di immobili).

La norma citata, quindi, non fa distinzione, parlando di quote sociali in generale (al pari delle istruzioni al modulo di dichiarazione di successione). La previsione di legge, dunque, si estende a tutti i tipi di società e anche alle società semplici.

     La tassazione dei patti di famiglia è a favore dei discen­denti e del coniuge e prevede l'estensione dell'esenzio­ne anche alle ipotecarie e catastali, come espressa­mente disciplinato dal comma 2 dell'articolo i del Dlgs 347/90 (Testo unico in materia di imposte ipotecaria e catastale), che recita testualmente: «Non sono sog­gette all'imposta le formalità relative ai trasferimenti di cui all'art. 3 del testo unico sull'imposta sulle suc­cessioni e donazioni approvato con D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346».

(Dal il Sole 24 Ore del 11/02/2019)

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