TASSATO IL FINANZIAMENTO SOCI CITATO NEL VERBALE D’ASSEMBLEA

03 marzo 2020

Angelo Busani

     Si applica l'imposta proporziona­le di registro al contratto di "fi­nanziamento-soci" formato per corrispondenza ed enunciato nel­l'ambito di un verbale di assem­blea societaria: lo afferma la Corte di cassazione nell'ordinanza n. 32516 del 12 dicembre 2019.

L'orientamento

     Supportando questa sua decisione con una stringatissima motivazio­ne, la Cassazione prosegue, dun­que, l'orientamento secondo cui:

  • il verbale assembleare è suscet­tibile di essere considerato quale atto "enunciante";
  • l'enunciazione comporta la tas­sazione anche quando ne è ogget­to un contratto da registrare solo "in caso d'uso" (tale è il contratto di finanziamento-soci formato mediante corrispondenza).

I punti deboli  

Anzitutto, quando l'articolo 22, del Dpr 131/1986 (il Tur, te­sto unico dell'imposta di regi­stro) detta la norma per la quale l'enunciazione di un atto (l'atto enunciato) da parte di un altro atto (l'atto enunciante) compor­ta la tassazione dell'atto enun­ciato, subordina questo precetto al fatto che l'atto enunciante e l'atto enunciato siano «posti in essere fra le stesse parti». Ebbe­ne, è chiaro a chiunque che que­sta coincidenza soggettiva non può ontologicamente verificarsi quando si mette un verbale as­sembleare (il quale, per sua stessa natura, è un "atto senza parti") al cospetto di un contrat­to (quello che reca l'accordo di finanziamento che, per sua na­tura, è un contratto bilaterale, formato per l'accordo interve­nuto tra il socio mutuante e la società mutuataria).

     La tesi riproposta dalla Cassazio­ne nell'ordinanza 32516/2019 si presta però a essere criticata sotto una pluralità di aspetti.

   La tassazione del finanzia­mento-soci enunciato in un ver­bale assembleare era già stata affermata dalla decisione di Cassazione 15585/2010; mentre, più in generale, la tassazione a causa di enunciazione dei con­tratti soggetti a registrazione solo in caso d'uso era stata af­fermata nelle decisioni di Cassa­zione 5946/2007 e 22243/2015.

     In secondo luogo, l'articolo 22 Tur dispone anche che non si fa luogo a tassazione per enuncia­zione «quando gli effetti delle disposizioni enunciate...cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione»: anche qui, non v'è chi non veda che se un finan­ziamento-soci viene passato a capitale sociale (o, ciò che è lo stesso, a copertura perdite) in sede di assemblea, ecco che si verifica la cessazione degli effet­ti del contratto di finanziamento soci contestualmente alla sua enunciazione.

Sia nella decisione 15585/2010 che nella decisione 32516/2019 i due rilievi citati non vengono pre­si in alcuna considerazione.

   Quanto poi, più in generale, al tema della enunciazione dei contratti soggetti a registra­zione in caso d'uso (tra di essi spiccano, tutti i contratti sog­getti a Iva, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, Tur; nonché, ap­punto, quelli formati per corri­spondenza: articolo i, Tariffa Parte Seconda allegata al Tur) la Corte di cassazione afferma decisamente - senza eviden­ziare un benchè minimo dub­bio - che detta enunciazione comporta, dunque, la tassazio­ne dell'atto enunciato.

Sennonché, è invece plausibi­le avanzare l'idea che, nel caso del contratto da registrare solo in caso d'uso, il legislatore stes­so abbia dispensato questi atti dall'obbligo di registrazione fino al momento in cui si verifichi un determinato evento (il caso d'uso), al cui ricorrere (e solo al cui ricorrere) la legge connette l'attivazione dell'obbligo di regi­strazione: ebbene, che senso avrebbe esonerare da registra­zione questi contratti fino al ve­rificarsi del caso d'uso quando poi, invece, questi contratti do­vrebbero essere registrati in ca­so di enunciazione?

(Dal il Sole 24 Ore del 02/03/2020)

 

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