REGISTRO IN MISURA FISSA PER LA SAS CHE SI TRASFORMA

03 marzo 2020

     I venir meno del socio di società di persone, che com­porti la perdita della natura pluripersonale del relati­vo contratto fondativo, è prima di tutto una causa di scioglimento. In base all'articolo 2272 del Codice civile, infatti, la società di persone si scioglie «quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita».

Decorso il termine semestrale, preso atto del verificarsi della causa di scioglimento, si presentano le seguenti alternative:

  • cancellazione della società dal registro delle imprese pre­via liquidazione dei creditori e, laddove dalla liquidazione residui il complesso aziendale, prosecuzione nell'attività come imprenditore individuale;

  • prosecuzione dell'attività d'impresa conservandola con­tinuità dei rapporti giuridici facenti capo alla società rima­sta unipersonale e procedendo alla trasformazione in un altro tipo di ente per il quale è ammessa la partecipazione di un solo soggetto.    

 

Nel secondo caso, si ha un'operazione che determina un rapporto di successione tra soggetti distinti (Corte di cassa­zione, sezione I, sentenza 1593 del 6 febbraio 2002), che non dà luogo ad alcuna emersione di plusvalenza imponi­bile (circolare 54/E del 19 giugno 2002) a condizione che il socio superstite continui l'attività sotto forma di ditta individuale e mantenga inalterati i valori dei beni.

La risoluzione 47/E/2006 ha precisato che nell'ipotesi di scioglimento della società e di continuazione dell'attività imprenditoriale in forma individuale si è in presenza di "trasformazione" in senso atecnico, diversa da quella di­sposta dal Codice civile agli articoli 2498 e seguenti. La circolare 13/E/2008 in proposito ha chiarito che, indipen­dentemente dalla qualificazione civilistica dell'operazione, la continuità oggettiva dell'attività d'impresa, pur in pre­senza di discontinuità soggettiva, determina la sostanziale neutralità fiscale dell'operazione. Quanto detto vale anche ai fini dell'imposta di registro, ove è previsto che la trasfor­mazione di una società di persone in impresa individuale non realizza una cessione d'azienda ma piuttosto un'asse­gnazione d'azienda in capo al socio superstite, con la con­seguenza che si applica la tassa fissa e non quella propor­zionale (risoluzione 329/E/2008 e Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 3671 del 16 febbraio 2007). Nel caso descritto dal lettore, vi è infine un'ultima annota­zione di rilievo, relativa al fatto che il venire meno dell'uni­co socio accomandatario comportala nomina invia provvi­soria di un amministratore per gli atti di ordinaria ammini­strazione, ma esclude la possibilità di veder riconosciuto in capo al socio accomandante la qualità di legale rappre­sentante della società (Corte di cassazione, sezione III, sen­tenza 7204 del 2 dicembre 1983). A ciò si deve aggiungere che il socio accomandatario in questione è anche "socio d'opera" e occorre quindi verificare anche se lo statuto pre­vede la possibilità di proseguimento dell'attività pur in assenza del socio d'opera originario, cosa che non è da escludere in caso di socio d'opera presente sin dalla fonda­zione della società.

 

(Dal il Sole 24 Ore del 02/03/2020)

 

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