LA SNC LIQUIDA IL SOCIO IN BASE AL PATRIMONIO

21 febbraio 2020

La valutazione della quota del socio d'opera uscente da una so­cietà di persone, anche nel caso in cui sia da effettuarsi con meto­do equitativo, non può prescin­dere dalla redazione della situa­zione patrimoniale della società al momento dello scioglimento del rapporto tra il socio e la socie­tà. Inoltre, l'onere di provare il valore della quota del socio uscente incombe agli ammini­stratori della società.

Sono queste alcune delle principali affermazioni conte­nute nella ordinanza della Corte di cassazione n. 426o depositata il 19 febbraio 2020, emanata in una fattispecie nella quale si controverteva del valore di liqui­dazione spettante al socio d'ope­ra occulto di una società in nome collettivo in conseguenza della sua fuoriuscita dalla società (probabilmente — ma la Cassa­zione non ne parla — a causa di un suo recesso).

In ordine al quantum dovuto al socio d'opera uscente da una Snc, a titolo di liquidazione della sua quota di partecipazione, il giudice della legittimità osserva che si tratta di una materia rego­lata, in considerazione della par­ticolare natura della prestazione d'opera, dal criterio equitativo, prescritto dall'articolo 2263 del Codice civile («Ripartizione dei guadagli e delle perdite»).

Questo criterio, che è stato dettato per il caso in cui si tratta di stabilire la quota di partecipa­zione del socio d'opera agli utili e alle perdite, si deve applicare anche nella situazione in cui si procede alla determinazione del valore della quota spettante al medesimo in caso di sua fuoriu­scita dalla società.

Pertanto, se nel contratto so­ciale viene riconosciuta ai soci che conferiscono soltanto il loro lavoro parità di diritti nella ri­partizione dei guadagni e delle perdite, tale criterio deve se­guirsi anche all'atto dello scio­glimento del rapporto sociale nella liquidazione della quota al socio uscente.

Se, viceversa, manca una tale determinazione convenzionale, il valore della quota già spettante al socio conferente la propria opera deve essere, ai fini della sua liquidazione, appunto fissa­to dal giudice secondo equità, assumendo a base la situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato lo scioglimento.

Infatti poiché la partecipazio­ne ad una società di persone in qualità di socio d'opera implica non soltanto un diritto alla di­stribuzione degli utili, ma anche un diritto, in caso di scioglimen­to del rapporto sociale, alla li­quidazione della quota, in pro­porzione non si può prescindere dal determinare, pure secondo equità, il valore della quota spet­tante al socio d'opera in uscita dalla società in base alla situa­zione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento.

Quanto poi alla predisposi­zione di questa situazione patri­moniale, l'onere di provare il va­lore della quota del socio uscente incombe sugli amministratori della società (e quindi sui soci restanti) in quanto essi sono gli unici in grado, mediante le scrit­ture contabili della società stes­sa, di dimostrare quale era la si­tuazione patrimoniale nel gior­no in cui si è verificata la fuoriu­scita del socio.

 (Dal il Sole 24 Ore del 20/02/2020)

 

 

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