PRINCIPIO DI CASSA O COMPETENZA L’AGENZIA FA MARCIA INDIETRO

20 febbraio 2020

     La circolare delle Entrate del 14 feb­braio 2020, n. 2/E fa marcia indietro rispetto alla risposta 22 ottobre 2oi.8, n. 46, relativamente alla distinzione dei soggetti che applicano il principio di competenza e quelli che applicano il criterio di cassa (con bonifico par­lante), per individuare il periodo d'imposta di effettuazione dell'inter­vento agevolato.

Principio di cassa

     Solo per le persone fisiche e i profes­sionisti si applica il principio di cassa, quindi non rileva la data di inizio e fi­ne dei lavori e possono essere detrai­bili al 90% tutti i pagamenti che avver­ranno, tramite bonifico «parlante», nel 2020 (la banca effettuerà la ritenu­ta d'acconto dell'8%). Considerando che la modulistica delle banche e delle poste, attualmente, non è stata ade­guata con la nuova causale, l'Agenzia ha chiarito che è possibile utilizzare i bonifici proposti dagli istituti di paga­mento per l'ecobonus o il bonus casa.

Imprese

     Secondo la circolare 2/E/2o2o, tutte le imprese e le società individuano il periodo dell'investimento con il prin­cipio di competenza e non sono obbli­gate, quindi, a effettuare il pagamento con bonifico «parlante».

La circolare precisa che il principio di competenza si applica «a prescin­dere dalla circostanza che il soggetto beneficiano applichi tale regola per la determinazione del proprio reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito». Solo per il bonus facciate, pertanto, è stata modificata la regola che, per individuare il momento di "sostenimento" della spesa) dà rile­vanza alla data del pagamento (prin­cipio di cassa) per le persone fisiche, i professionisti e le imprese in contabi­lità semplificata, per cassa o col meto­do della registrazione; mentre dà rile­vanza all'ultimazione dei lavori (prin­cipio di competenza) solo per le im­prese in contabilità ordinaria.

 

(Dal il Sole 24 Ore del 16/02/2020)

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