DELEGHE DI FUNZIONI NEL CDA DELLE SRL: L'EQUIPARAZIONE ALLE SPA È SOTTO PIGNORAMENTO

04 febbraio 2020

L'estensione alle Srl dell'articolo 2381 del Codice civile, che disciplina i com­piti del presidente del Cda e le dele­ghe interne all'organo amministrati­vo, effettuata dal Codice della crisi ­con l'aggiunta di un ultimo comma all'articolo 2475 del Codice civile e in vigore da116 marzo 2019, ha carat­tere interpretativo ed è quindi re­troattiva. L'applicazione dell'articolo 2381, per «ragioni sistematiche», porta inoltre con sé anche l'assogget­tamento delle Srl delle norme alla re­sponsabilità degli amministratori delle Spa (articolo 2392).

Lo ha affermato la Corte d'appello di Brescia con la sentenza del 22 otto­bre 2019 ha fornito una prima inter­pretazione della norma (quinto com­ma dell'articolo 377) del Codice della crisi. Ma secondo i giudici bresciani questa estensione riguarda solo la re­sponsabilità verso la società di natura contrattuale e non la responsabilità diretta dell'amministratore non ope­rativo verso i terzi in caso di illeciti ex­tracontrattuali ("aquilani") commes­si dall'amministratore delegato.

Il rapporto tra la disciplina delle Srl e quella delle Spa costituisce uno degli aspetti più critici della riforma socie­taria del 2003, che a più di quindici anni di distanza solleva ancora pro­blemi tanto da aver richiesto un nuo­vo intervento del legislatore (con il Codice della crisi)per chiarire se ed in

quale misura le regole stabilite dal­l'articolo 2381 del Codice civile per il consiglio di amministrazione delle società azionarie rette dal sistema tra­dizionale si applichino anche alle Srl.

Il Codice della crisi

Le norme relative alle Srl contengo­no una specifica disciplina della re­sponsabilità degli amministratori, che ha dato luogo a molte incertezze interpretative. Tra gli aspetti più di­scussi è stata la possibilità di ricorre­re alle regole relative all'ammini­strazione delle Spa per integrare il regime delle Srl.

Il Codice della crisi ha affrontato e risolto, almeno in parte, il problema sancendo la legittimità del ricorso al­l'articolo 2381, anche in caso di Srl, previa verifica di compatibilità. In al­tre parole, il Codice della crisi ricono­sce la legittimità della traslazione di principi e regole del tipo azionario: non ne ha però chiarito la misura.

Una norma interpretativa

La Corte d'Appello di Brescia con la decisione del 22 ottobre ha fornito una prima applicazione dell'esten­sione alle Srl dell'articolo 2381 del Codice civile. Secondo i giudici bre­sciani è una norma di interpretazio­ne autentica e, dunque, efficace retro attivamente. Su questa base rifor­mano in parte la sentenza di primo grado (Tribunale di Brescia, sentenza 894/2017) che aveva invece espressa­mente escluso l'estensione alle Srl della disciplina prevista dagli articoli 2381 e 2392 per le Spa.

La ragione di questa lettura, che però non convince del tutto. dovrebbe risiedere nell'esistenza di divergenze interpretative che il legislatore avreb­be voluto risolvere con un intervento di carattere ermeneutico. Va però sot­tolineato che l'articolo 2381 regola una pluralità di aspetti del funziona­mento del consiglio di amministra­zione, mentre la vicenda oggetto della sentenza di Brescia concerne solo la delega delle attribuzioni del Consiglio di amministrazione. La decisione si riferisce infatti alla responsabilità di­retta e solidale di tutti i coammini­stratori verso terzi, in caso di illeciti commessi dall'amministratore dele­gato. Né nel testo dell'articolo 377, né nella relazione accompagnatoria v'è inoltre traccia della volontà del legi­slatore di fornire un'interpretazione autentica. Il richiamo alla nuova di­sposizione avrebbe piuttosto ragion d'essere in chiave di interpretazione evolutiva delle regole relative alle Srl.

La responsabilità "diretta"

Il secondo punto toccato dai giudici bresciani attiene alla responsabilità dell'amministratore non delegato. La sentenza è di particolare interesse an­che per la scarsità di precedenti giuri­sprudenziali relativi all'azione risar­citoria promossa dal terzo contro l'amministratore non delegato di Srl.

I giudici escludono la responsabili­tà dell'amministratore non delegato basata esclusivamente sulla mancata vigilanza sull'attività (illecita) del­l'amministratore delegato, al quale venga ascritta non una responsabilità contrattuale verso la società, ma una responsabilità "diretta" verso i terzi (sesto comma dell'articolo 2476).

Si tratta di una responsabilità di natura extracontrattuale (aquilana) alla quale, secondo i giudici bresciani non si applicherebbe l'estensione alle Srl delle norme delle Spa su consiglio di amministrazione e responsabilità degli amministratori (articoli 2381 e 2392 del Codice civile).

La soluzione è condivisibile perché anche nelle Srl l'azione diretta ha una sua autonomia rispetto a quella socia­le e tale autonomia non può ritenersi superata dal "nuovo" rinvio alla disci­plina delle Spa, perché è estranea a ta­le richiamo la regolamentazione della responsabilità aquiliana. Così, ne esce ancora confermato un certo grado di autonomia tra i due tipi societari.

 

(Dal il Sole 24 Ore del 13/01/2020)

           

           

 

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