RINEGOZIAZIONE O SURROGA DEL MUTUO SE LA PRIMA CASA E’ SOTTO PIGNORAMENTO

03 febbraio 2020

Tra le novità per i consumatori portate dalla legislazione della fine 2019 spicca quanto stabilito dall'articolo 41-bis del decreto legge 26 ottobre 2019 numero 124 (convertito in legge 19 dicembre 2019 numero 157), in vigore dal 25 dicembre 2019.

Il decreto fiscale prevede la possibilità per un debitore "con­sumatore", che abbia subito una procedura esecutiva avente a og­getto la sua abitazione principale, di chiedere la rinegoziazione del mutuo in essere (con la stessa banca che ha avviato la procedura è intervenuta in essa per il recu­pero del proprio credito da rim­borso) ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipote­caria esistente, a una banca terza, il cui ricavato deve essere utiliz­zato per estinguere il mutuo in essere, con assistenza della ga­ranzia del Fondo di garanzia per la prima casa. In ogni caso, la procedura comporta a vantaggio del debi­tore l'effetto della esdebitazione (e quindi della estinzione) del debito residuo. Devono però ricorrere talune condizioni che la norma espres­samente indica (e di cui si dice più ampiamente nell'articolo pubblicato in basso).È previsto peraltro che la rine­goziazione o rifinanziamento possano essere concessi - anzi­ché al debitore esecutato - ai suoi parenti o affini fino al terzo gra­do, a cui favore sarà poi pronun­ciato il decreto di trasferimento dell'immobile staggito, pur rima­nendo titolare il debitore (e la sua famiglia) di un diritto legale di abitazione per il quinquennio successivo al trasferimento. Inoltre è facoltà del debitore ottenere anche la retrocessione a suo favore del medesimo im­mobile trasferito ai parenti o af­fini entro il terzo grado, previo rimborso delle somme già versa­te da questi ultimi al soggetto fi­nanziatore e, stante il consenso del finanziatore stesso, l'accollo del debito residuo con liberazio­ne del parente o affine dall'obbli­go di rimborso.

È sancito inoltre un regime fi­scale di favore con applicazione delle imposte di registro, ipoteca­ria e catastale nella misura fissa di zoo euro per il trasferimento giu­diziale dell'immobile e per l'even­tuale sua retrocessione al debito­re, con obbligo a carico del debi­tore stesso di conservazione della residenza nell'immobile trasferi­to per almeno cinque anni.

Resta incondizionata la facol­tà per il creditore procedente, anche dopo la presentazione al giudice delegato dell'istanza congiunta, insieme con il debi­tore, per la sospensione della procedura esecutiva, prestare adesione o meno alla domanda di rinegoziazione, così come della banca terza, ovviamente, di concedere o meno un nuovo finanziamento.

Manca però allo stato attuale ancora un tassello, di non irrile­vante portata: l'emanazione di un decreto interministeriale (sulla carta da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione e cioè dal 25 dicembre 2019) per definire «ul­teriori modalità di applicazione» della procedura ora illustrata.La strada quindi è tracciata, ma ora va percorsa.

 

 

(Dal il Sole 24 Ore del 23/01/2020)

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