LA CESSIONE DEL CREDITO PER ECO E SISMABONUS

20 gennaio 2020

Ai fini del sismabonus ed ecobonus, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, la norma (articolo 1, comma 2, lettera c, n. 2 e n. 3 della legge 232/2016, di Bilancio 2017, e articolo 16 del D1 63/2013, convertito in legge 90/2013; articolo 1, com­ma 3, lettera a, n. 1-11, della legge 205/2017, di Bilan­cio 2018, e articolo 14 del Dl 63/2013, convertito in legge 90/2013) concede la possibilità, per i soggetti beneficiari, di optare per la cessione del bonus all'im­presa che ha realizzato l'intervento o ad altri soggetti privati, con la facoltà di una sola ulteriore cessione da parte di questi.

Per quanto riguarda gli adempimenti da seguire, a pena di inefficacia della cessione, viene stabilito (provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entra­te n. 660057 del 31 luglio 2019) che i beneficiari del bonus, che intendono cedere il credito d'imposta cor­rispondente alla detrazione, devono comunicare la cessione all'agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese, seguendo le stesse modalità previste dal prov­vedimento protocollo n.100372 del 18 aprile 2019, per la cessione dell'ecobonus spettante per lavori su sin­gole unità immobiliari.           

Pertanto, la comunicazione va effettuata utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'agenzia delle Entrate, oppure utiliz­zando il modulo allegato al Provvedimento stesso (con le relative istruzioni), da inviare tramite Pec, o da presentare presso uno degli uffici locali dell'agen­zia delle Entrate.

La comunicazione, inoltre, deve contenere una serie di dati relativi: alla tipologia di intervento realizzato (acquisto di unità facente parte di un edificio demolito e ricostruito con miglioramento di 1 o 2 classi sismiche rispetto al preesistente); all'importo complessivo del­la spesa sostenuta; all'importo complessivo del credi­to cedibile (pari alla detrazione spettante); all'anno di sostenimento della spesa; ai dati catastali dell'im­mobile oggetto dell'acquisto; alla denominazione e il codice fiscale del cessionario; alla data di cessione del credito; all'accettazione dello stesso da parte del ces­sionario, nonché all'ammontare del credito ceduto. Il cessionario deve accettare il credito attribuito, uti­lizzando le funzionalità rese disponibili nell'area ri­servata del sito internet dell'agenzia delle Entrate e, a decorrere dallo marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spesa, potrà:

- usarlo in compensazione con le imposte e contributi dovuti, tramite il modello F24 "telematico" (da pre­sentare solo tramite i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate), ripartendolo in 5 quote annuali co­stanti. Resta fermo che non opera il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili pari a 7oomila euro, previsto dall'articolo 34 della legge 388/2000, e che l'eventuale quota di credito non utilizzata nell'anno può essere usata in compen­sazione negli anni successivi (mentre non può essere chiesta a rimborso);

- o cederlo, in tutto o in parte, a un altro soggetto, purché collegato al rapporto che ha dato origine alla detrazione. In questa ipotesi, dovrà darne comunica­zione all'agenzia delle Entrate, sempre a decorrere dal 20 marzo dell'anno successivo, utilizzando le funzio­nalità rese disponibili nell'area riservata del sito in­ternet della medesima Agenzia. La seconda cessione tra due soggetti Iva è operazione esente. Qualsiasi cessione del credito, se effettuata da parte di un sog­getto passivo Iva, rientra, infatti, in ogni caso, in quanto prestazione di servizi, nel campo di applica­zione dell'Iva in esenzione, in base all'articolo io del Dpr 633/72. Anche se non viene chiarito se il credito fiscale ceduto è acquistato a un minor prezzo rispetto al valore nominale, la differenza è tassata in capo al­l'impresa acquirente.

(Dal il Sole 24 Ore del 23/12/2019)

 

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