Per l'unione di due appartamenti, preliminarmente occorre attivarsi per l’autorizzazione edilizia comunale. Per gli aspetti catastali, la completa fusione delle due unità immobiliari non potrà mai avvenire fino a quando permangono diritti reali diversi sulle due unità. L'impedimento deriva dalla definizione dì unità immobiliare urbana riportata dall'articolo 40 del Dpr n. 1142/49: "Si accerta come distinta unità immobiliare urbana ogni fabbricato, o porzione di fabbricato od insieme di fabbricati che appartenga allo stesso proprietario e che, nello stato in cui si trova, rappresenta, secondo l'uso locale, un cespite indipendente."
Tuttavia, per disciplinare i casi della fattispecie segnalata, conia nota n.15232 del 21 febbraio 2002,della Direzione centrale Cartografia Catasto e Pubblicità immobiliare, ribadita anche con la più recente nota n.23646 del 12 giugno 2012 della Direzione centrale Catasto e Cartografia, in caso di unità immobiliari di fatto unite, ma costituite da porzioni immobiliari su cui gravano diritti diversi, è stata data la facoltà di darne evidenza negli atti catastali. Ciascuna proprietà può essere dichiarata in catasto come porzione di unità immobiliare che si completa reciprocamente con l'altra e costituiscono nel loro insieme un unico bene. Per essere più chiari, il catasto calcolerà la nuova rendita per nuova rendita per l’ unità immobiliare reale (fusa) e la ripartirà tra le due porzioni immobiliari, che debbono essere mantenute catastalmente distinte per dare evidenza dei diversi-diritti reali insistenti sulle due porzioni immobiliari Negli atti catastali, per ciascuna porzione immobiliare, che di fatto è registrata come una unità immobiliare autonoma (con un nuovo identificativo), è
annotato il riferimento all’unità reciproca che la completa. In questi casi la planimetria catastale riporterà il perimetro complessivo dell'abitazione e sarà replicata per ognuna delle due unità immobiliari, con la variante che in ognuna di essa sarà disegnata a linea intera la parte afferente all'unità di interesse ed a linea tratteggiata l'unità a complemento.
Con tale tipo di dichiarazione, dagli atti catastali si ha evidenzia della fusione di fatto, mentre permangono due unità distinte fino a quando con atto notarile non si provvederà ad unificare i diritti. Successivamente all'atto si potranno definitivamente fondere le due porzioni immobiliari in una unica unità immobiliare.
Si segnala, infine, che la questione è stata affrontata, e risolta nel senso illustrato da questa risposta, in occasione di "Telecatasto".
(Dal il Sole 24 Ore del 9/05/2016)
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