La normativa Tari (comma 645 della legge n.147 del 2013) impone ancora oggi la tassazione sulla base della superficie calpestabile e non sulla base della superficie catastale.
L'utilizzo dell’80 % della superficie calpestabile è possibile dal 1° gennaio dell'anno successivo quello di emanazione di un provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuto allineamento dei dati catastali con la toponomastica comunale, provvedimento questo ancora non emanato. Attualmente, l'utilizzo della superficie catastale è ammesso solo in sede di accertamento. La superficie catastale che compare nelle visure catastali, quindi, non può ancora essere utilizzata per verificare la correttezza della superficie attratta a tassazione. Il contribuente dovrà verificare la superfice calpestabile dell'abitazione e del box, e se questa è inferiore a quella utilizzata dal Comune potrà chiedere il rimborso. Peraltro, occorre rilevare che nella visura catastale compare sia la misura totale sia la misura totale "escluse aree scoperte". Nelle note si precisa che "si intendonoescluse le superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie; comunicanti o non comunicanti" e si fa riferimento al provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 29 marzo 2013. In realtà, questadistinzione confligge con lanormativa primaria che impone di considerarel'80 % della superficie catastale, quantificata con i criteri indicati nell'allegato C del Dpr n.138/1998, in base ai quali le superfici pertinenziali vanno considerate in percentuale, come nel caso dei balconi che vanno computati al 30% se disuperficie non superiore a25 metri. Siccome la normativa primaria impone di considerare la superficie catastale, che comprende una quota parte dei balconi, non si comprende a cosa serva l'indicazione in visura catastale della superficie catastale totale al netto dei balconi, visto che questa misura è del tutto irrilevante, ed anzi rischia di creare confusione
(Dal il Sole 24 Ore del 9/05/2016)
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