ESENTE DA ICI LA PERTINENZA CON UN INDIRIZZO DIVERSO

07 settembre 2016

Un immobile e la sua pertinenza, ai fini Ici, possono trovarsi su mappali e avere indirizzi differenti: perché il vincolo pertinenziale sia riconosciuto è sufficiente che il bene accessorio sia parte dello stesso complesso dove si trova l'immobile principale. È questo il principio stabilito dalla Ctr della Lombardia, con la sentenza 555/45/16 del 28 gennaio scorso (presidente e relatore Servetti).

La vicenda trae origine da una contestazione, formulata dal Comune di Milano, di difetto di pertinenzialità di un box rispetto all’abitazione principale. L'amministrazione sostiene che il box non si può ritenere pertinenziale essendo situato a un indirizzo diverso rispetto a quello dell'abitazione. Il contribuente impugna la pretesa di fronte alla Ctp di Milano, affermando che sia irrilevante la difformità di indirizzo e che sia sufficiente il vincolo di servizio duraturo ed esclusivo tra i due immobili, attestato dal fatto che l'ingresso carraio del box si trova nello stesso complesso immobiliare del bene principale.

La Ctp accoglie il ricorso, riconoscendo il carattere di pertinenzialità, dato che i due immobili sono situati nello stesso complesso.

Il Comune appella la sentenza lamentando che le due unità non si possono considerare collocate nello stesso complesso, visto che il box è catastalmente distinto con diverso mappale esi trova in un edificio distante 130 metri dall'abitazione principale.

La Ctr prende atto che il Comune, ai fini impositivi e con proprio regolamento, ha qualificato la pertinenza in modo diverso rispetto alla nozione civilistica. Il caso esaminato è disciplinato dall'articolo 3 del regolamento comunale, che qualifica pertinenze le unità ubicate nello «stesso edificio o complesso immobiliare dell'abitazione». I giudici precisano che si deve escludere l'iden­tità di edificio, vista la diversità di mappale, di numerazione civica e anche di amministrazione condominiale. Resta quindi da accertare se, in concreto, si possa ritenere che gli stessi immobili si trovino nello stesso complesso immobiliare. Alla verifica, la Ctr dà risposta positiva osservando che la presenza di una stringente connessione trai due edifici è provata sia dall'ingresso carraio del box situato nella stesso complesso immobiliare dell'abitazione, sia dalla possibilità dì accesso esistente tra i due edifici. Di conseguenza, i giudici ritengono che il box sia pertinenza dell'abitazione e respingono l'appello del Comune.

La sentenza si allinea alla risoluzione 12/DF del 5 giugno 2008 del ministero dell'Economia che non conferisce rilevanza ai fini della sussistenza della pertinenzialità all'autonomo accatastamento della pertinenza rispetto all'abitazione principale, purché la prima sia destinata al servizio durevole della seconda. I Comuni hanno il potere di adottare un regolamento finalizzato a qualificare, ai fini impostivi, la nozione di pertinenza diversamente rispetto a quella civilistica. Tuttavia, nel caso esaminato, la Ctr non ha ritenuto sussistenti i limiti adottati dal Comune di Milano con il proprio regolamento.

(Dal il Sole 24 Ore del 11/04/2016)

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