PRIMA CASA, I 12 MESI DALLA RICHIESTA DI AGIBILITÀ

07 settembre 2016

I 12 mesi decorrono dalla richiesta di agibilità. L'articolo 1, comma 55 della legge 208/2015 prevede una disposizione in materia di applicabilità dei benefici fiscali (registro 2 per cento – Iva 4 per cento) per l'acquisto della "prima casa". In particolare, viene stabilito che le agevolazioni si applicano anche al riacquisto di una nuova abitazione, a condizione che la "prima casa" già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto. Tra le condizioni per fruire dei benefici "prima casa", ai fini dell'imposta di registro, viene stabilito che tali agevolazioni sono riconosciute se, nell'atto di acquisto dell'alloggio, l'acquirente dichiara di non essere proprietario di un'altra abitazione per cui ha già beneficiato delle medesime agevolazioni (ai sensi del comma 1, lettera c, della nota II-bis dell'articolo 1, tariffa parte prima, allegata al Dpr 131/1986).

Intervenendo su tale disposizione, viene prevista una deroga al principio, stabilendo che i benefici sono ulteriormente applicabili per l'acquisto di una nuova "prima casa", a condizione che l'abitazione già posseduta (comprata a suo tempo con l'agevolazione) venga ceduta entro un anno dal nuovo acquisto. Tale modifica, in forza del rimando normativo contenuto ai numeri 21 e 39 della tabella A, parte II allegata al Dpr 633/1972, produce effetti anche ai fini Iva, in caso di acquisto o costruzione di una nuova abitazione, come nel caso di specie (aliquota Iva al 4 per cento).

In particolare, tutte le fatture emesse da settembre 24316 (data di inizio dei lavori) possono essere assoggettate con Iva al 4 per cento, a condizione che, entro un anno dall'ultimazione dei lavori (con domanda di accatastamento e agibilità), venga venduta la vecchia abitazione acquistata con i benefici "prima casa".

(Dal Il Sole 24 ore del 4/04/2016)

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