In caso di vendita dell'abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa e successivo riacquisto, entro un anno dall'alienazione, di una nuova "prima casa", spetta un credito d'imposta pari all'imposta di registro o all'Iva versata in relazione al precedente acquisto agevolato (articolo 7, legge 448/1998, rimasto in vigore anche dopo la soppressione delle agevolazioni disposta dal Dlgs 23/2011 come confermato dalla circolare 2/E del 21 febbraio 2014). In tale ambito l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 38/E/2005, ha ribadito che il credito d'imposta è personale e spetta in caso di riacquisto della "prima casa" e relative pertinenze (entro un anno dalla vendita della precedente abitazione comprata con i benefici) effettuato a "qualsiasi titolo", quindi anche in caso di acquisto a titolo gratuito (donazione o successione), tramite permuta o contratto di appalto. Soddisfatti tali requisiti, il credito d'imposta compete, al momento del riacquisto della prima casa, in misura pari all'imposta di registro ovvero all'Iva assolta in occasione dell'acquisto dell'abitazione alienata al massimo da un anno e, comunque, non può superare l'importo dell'imposta dovuta ai fini dell'acquisto della nuova abitazione. Se, quindi, per ipotesi, si compra una casa ad un prezzo inferiore a quella venduta, il credito è pari al massimo all'imposta di registro o all'Iva dovuta in relazione al nuovo acquisto.
ll comma 2 dell'articolo 7 della legge 448/98 stabilisce le modalità di utilizzo del credito di imposta, tra l'altro oggetto di precisazioni ministeriali fornite nell'ambito della circolare 1 marzo 2001 n. 19/E. Nel dettaglio, alla luce anche di questi chiarimenti, è previsto che tale credito, che in ogni caso non dà luogo a rimborsi, può essere portato in diminuzione, su opzione del contribuente:
- dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che la determina. In tal caso ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, in sede di registrazione del secondo atto di acquisto, il contribuente deve comunque manifestare l'intenzione di utilizzare il credito in detrazione dall'imposta di registro dovuta per il secondo atto, nel quale dovranno essere indicati anche gli elementi necessari per la determinazione del credito;
- dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni, dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito di imposta;
- dall'imposta sui redditi delle persone fisiche (Irpef) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto;
- può, infine, essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241.
Il beneficio fiscale, invece, non può essere impiegato in compensazione con l'Iva dovuta in relazione all'acquisto della nuova abitazione. Quest'ultima dovrà essere corrisposta al venditore comunque per l'intero importo indicato sulla fattura per la costruzione o la cessione dell'immobile, in virtù della normativa comunitaria che dispone l'impossibilità di corrispondere un ammontare minore a quello risultante dall'applicazione dell'aliquota propria dell'operazione soggetta a tassazione.
L'Iva al 4% si paga all'atto di acquisto, ma poi si recupera sotto forma di credito d'imposta (come sopradetto). In conclusione, nel caso di specie l'Iva va corrisposta e il credito di imposta si può scomputare dall'Irpef nelle dichiarazioni dei redditi successive sino a completa estinzione.
Archivio news