CASE NUOVE IN CLASSE “A” SCONTO IVA NON EREDITABILE

28 marzo 2018

Il diritto alla detrazione dell'Iva per l'acquisto della casa in classe A non si trasferisce agli eredi. Per gli acquisti, stipulati nel 2017, di case nuove o riquali­ficate, in classe A o B, si applica la detrazione pari al 50% dell'Iva.

L'articolo 9, comma 9-octies, della legge 19/2017 (di conversione del Dl 244/2016, cosiddetto "decreto mil­leproroghe") ha prorogato al 31 dicembre 2017 l'incenti­vo all'acquisto dal costruttore di case energeticamente efficienti, introdotto dalla legge di Stabilità 2016 (arti­colo 1, comma 56, della legge 208/2015). Si tratta di una detrazione da ripartire in dieci quote annuali di pari im­porto, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale l'ac­quisto è effettuato e nei nove successi. L'agevolazione si applica solo in favore dell'acquirente e, in caso di deces­so dopo l'acquisto, l'importo non detratto non si trasfe­risce agli eredi. Invece, l'acquisto del box con la detra­zione del 50% (box di nuova costruzione pertinenziale ad abitazione e ceduto da impresa costruttrice) consen­te, in caso di decesso dell'acquirente, il trasferimento del diritto alla detrazione in capo agli eredi che hanno la diretta disponibilità del bene. A tal fine, l'importante è che il box non venga affittato, ma resti a disposizione degli eredi stessi (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 3, lettera b, n. 1-4 della legge 27 di­cembre, n. 205, legge di Bilancio per il 2018; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it).

(Dal il Sole 24 Ore del 26/03/2018)

 

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