Il diritto alla detrazione dell'Iva per l'acquisto della casa in classe A non si trasferisce agli eredi. Per gli acquisti, stipulati nel 2017, di case nuove o riqualificate, in classe A o B, si applica la detrazione pari al 50% dell'Iva.
L'articolo 9, comma 9-octies, della legge 19/2017 (di conversione del Dl 244/2016, cosiddetto "decreto milleproroghe") ha prorogato al 31 dicembre 2017 l'incentivo all'acquisto dal costruttore di case energeticamente efficienti, introdotto dalla legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 56, della legge 208/2015). Si tratta di una detrazione da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale l'acquisto è effettuato e nei nove successi. L'agevolazione si applica solo in favore dell'acquirente e, in caso di decesso dopo l'acquisto, l'importo non detratto non si trasferisce agli eredi. Invece, l'acquisto del box con la detrazione del 50% (box di nuova costruzione pertinenziale ad abitazione e ceduto da impresa costruttrice) consente, in caso di decesso dell'acquirente, il trasferimento del diritto alla detrazione in capo agli eredi che hanno la diretta disponibilità del bene. A tal fine, l'importante è che il box non venga affittato, ma resti a disposizione degli eredi stessi (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 3, lettera b, n. 1-4 della legge 27 dicembre, n. 205, legge di Bilancio per il 2018; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it).
(Dal il Sole 24 Ore del 26/03/2018)
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