IL CORTILE ESTERNO E’ PARTE COMUNE

07 marzo 2018

 

La presunzione vale se nel frazionamento non c’è una diversa destinazione

 

Il condòmino che pretende l'appartenenza esclusiva di un bene che, in base all'articolo n.1117 del codice civile, è annoverato tra i beni comuni, deve dare la prova della sua proprietà esclusi­va mediante un titolo contrario (Corte di Cassazione, ordinanza 4687/2018, relatore Antonio Scarpa).

Alcuni condòmini di uno sta­bile avevano convenuto in giudi­zio due altri condòmini per sen­tir accertare che il cortile di ac­cesso alla strada pubblica non fosse di proprietà esclusiva dei convenuti ma rientrasse, piutto­sto, nella proprietà comune.

Il Tribunale aveva respinto la domanda mentre l'appello ven­ne accolto dalla Corte, che aveva affermato che la proprietà del cortile era condominiale, trat­tandosi di area rientrante trai be­ni di cui all'articolo 1117 del Codi­ce civile per i quali opera la pre­sunzione di condominialità, te­nuto conto che dall'atto costitutivo del condominio man­cava una riserva di proprietà del cortile in favore di alcuno.

Scatta a questo punto il ricorso in Cassazione dei condòmini che contestavano l'errata valutazio­ne della Corte d'appello e preten­devano il riconoscimento della esclusività della proprietà in for­za del loro titolo di acquisto del­l'area dai loro venditori, aventi causa a loro volta dal costruttore dell'edificio.

Di diverso avviso, però, sono stati i giudici di legittimità, che hanno condiviso l'analisi della Corte d'appello la quale aveva accertato che, nel momento del­la prima vendita dell'unità im­mobiliare in cui si verifica il fra­zionamento e, quindi, la costitu­zione del condominio, e vengo­no individuate le parti del complesso che, per ubicazione e struttura, sono destinate all'uso comune, non sussisteva alcuna volontà (da parte del costrutto­re) di riservare al proprietà del­l'area scoperta a favore di alcuno e, pertanto, i ricorrenti non pote­vano disporre della stessa area come proprietari del bene.

La Cassazione ha richiamato la definizione di cortile inteso co­me qualsiasi «area scoperta compresa trai corpi di fabbrica di un edificio o di più edifici che ser­ve a dare luce e aria agli ambienti circostanti, ma anche compren­sivo dei vari spazi liberi disposti esternamente alle facciate degli edifici (ad es. spazi verdi, i par­cheggi, ecc.) sebbene non men­zionati espressamente nel mede­simo articolo 1117 codice civile».

Tale area esterna all'edificio condominiale, quindi, si presu­me bene comune se non risulta alcuna riserva di proprietà a fa­vore di alcuno.

Spetta a chi ha interesse prova­re la sua esclusiva proprietà con titolo contrario che non può es­sere l'inclusione del bene nelle tabelle millesimali come pro­prietà esclusiva di un singolo condomino né i dati catastali.

 (Dal il Sole 24 Ore del 6/03/2018)

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